Fidejussione assicurativa rapida Roma

Malgrado infatti nel linguaggio comune si usi sempre utilizzare il termine “fideiussione”, in senso tecnico le garanzie personali non sono sempre qualificabili come Fideiussione assicurativa rapida Roma in senso stretto, essendo a volte riconducibili alla diversa categoria delle garanzie atipiche (o contratti autonomi di garanzia).

al riguardo, non assumerà alcuna rilevanza l’intestazione del testo contrattuale come “fideiussione” o come “contratto autonomo di garanzia”, occorrendo indagare, invece, quale sia stata l’effettiva volontà delle parti al momento della stipula del contratto. ad ogni modo, un elemento in comune tra le due figure è dato dalla circostanza che -sia con la fideiussione che con i contratti autonomi di garanzia- un soggetto si obbliga personalmente e con tutti i suoi beni nei confronti del creditore altrui, così garantendo l’adempimento della prestazione dovutagli. vi sono però delle differenze sostanziali tra i due istituti in esame, che si vanno ad illustrare di seguito: accessorietà o non accessorietà della garanzia personale al rapporto principale  la più evidente differenza tra le figure anzi dette sta nel fatto che nella fideiussione vi è un accentuato rapporto di accessorietà tra l’obbligazione di garanzia e quella principale, mentre il contratto autonomo di garanzia si connota, appunto, per la mancanza di accessorietà e per la totale autonomia rispetto al rapporto principale.

ciò implica, agli effetti pratici, che nella fideiussione il fideiussore potrà contestare ogni eventuale profilo di illiceità dell’obbligazione principale, diversamente dal garante che -in linea di massima- nel contesto di un contratto autonomo di garanzia non potrà mettere in discussione il rapporto giuridico principale. in caso della cd. exceptio doli generalis seu  presentis vale a dire quando vi è evidenza certa del venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell’obbligazione principale, o per adempimento della stessa o per altra causale, ovvero più in generale quando vi sia stata escussione della garanzia con dolo o mala fede o abuso manifesto da parte del creditore; in caso di inesistenza o nullità del contratto-base per contrarietà a norme imperative o per l’illiceità della causa, dell’oggetto o del motivo comune ad entrambe le parti per cui, in definitiva, il contratto di garanzia tenderà ad assicurare il risultato che l’ordinamento vieta; quando le eccezioni attengono alla validità del contratto di garanzia stesso funzione satisfattoria / funzione indennitaria una seconda importante differenza tra la fideiussione ed il contratto autonomo di garanzia è insita poi nella funzione delle due figure negoziali. infatti,

il contratto di fideiussione ha la funzione di garantire l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui, tutelando l’interesse all’esatto adempimento della relativa prestazione il contratto autonomo di garanzia, invece, persegue lo scopo di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, avendo come causa concreta quella di trasferire, da un soggetto ad un altro, il rischio economico connesso alla mancata esecuzione. in altre parole, nella fideiussione la funzione del contratto è satisfattoria, poiché lo scopo è quello di consentire l’esatto adempimento dell’obbligazione principale; al contrario, nel contratto autonomo di garanzia, viene perseguita una funzione indennitaria, dal momento che esso è mirato non a garantire l’adempimento dell’obbligazione principale, bensì a tenere indenne il creditore contro qualsiasi rischio di inadempimento da parte del debitore.si pensi, ad esempio, ad un contratto di appalto coperto da una garanzia atipica rilasciata dalla ditta appaltatrice.

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